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Abc decreto Ronchi

di Claudio Tucci

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20 novembre 2009

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Iva per i "non residenti" (articolo 11). Diventa obbligatoria la nomina del rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi e dei diritti in materia di Iva solo per i soggetti privi di stabile organizzazione in Italia e le richieste di rimborsi Iva relativi ad acquisti effettuati in Italia possono essere effettuate solo da soggetti domiciliati e residenti nella Ue, privi di stabile organizzazione in Italia. Chiaro l'intento di attrarre nell'ambito dell'operatività della stabile organizzazione le operazioni Iva effettuate in Italia dalla "casa madre" non residente. In questo modo, infatti, il soggetto non residente non potrà più nominare un rappresentante fiscale, o identificarsi direttamente in presenza di una propria stabile organizzazione sul territorio dello Stato, nelle ipotesi in cui le operazioni non siano state effettuate da o nei confronti delle medesime stabili organizzazioni. In aggiunta, quando è presente una stabile organizzazione in Italia, non sarà più consentito al soggetto non residente di identificarsi ai fini dell'Iva in Italia nell'ipotesi in cui effettui operazioni nei confronti di clienti non soggetti passivi Iva. In tale ipotesi, appunto, il soggetto non residente dovrà assolvere gli obblighi Iva tramite la propria stabile organizzazione. Analogamente, quando l'operazione effettuata in Italia dal soggetto non residente viene svolta senza l'intervento della stabile organizzazione (in quanto resa direttamente dalla "casa madre" del soggetto non residente nei confronti di un soggetto identificato ai fini Iva in Italia che agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione), agli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi dovrà provvedere il soggetto cessionario o committente applicando la cosiddetta reverse charge (il meccanismo di inversione contabile ai fini Iva, ai sensi del quale l'obbligo di versamento dell'imposta è trasferito all'acquirente, se soggetto passivo Iva, in luogo del cedente o prestatore). Altra novità disposta dall'articolo in esame riguarda l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti. Si stabilisce, in particolare, che le richieste di rimborso Iva relativa ad acquisti e importazioni di beni e servizi in relazione a periodi inferiori all'anno possono essere presentate da soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, che non si siano identificati direttamente e che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, solo se detti soggetti non residenti sono privi di stabile organizzazione in Italia. Coerentemente, viene soppressa la norma diretta a escludere l'applicazione di tali disposizioni per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati da soggetti residenti all'estero tramite stabili organizzazioni in Italia. In tal modo, per i rimborsi dell'Iva relativa ad acquisti effettuati in Italia direttamente dalla "casa madre", i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia dovranno avvalersi della propria stabile organizzazione, facendo confluire detta Iva nelle liquidazioni da questa eseguite.

Lampadine ed elettrodomestici (articolo 3-quater). Si interviene sulla disciplina relativa alla commercializzazione di lampadine ad incandescenza e di elettrodomestici e motori elettrici, adeguandola alla regolamentazione e alle limitazioni graduali definite a livello comunitario e abolendo i divieti introdotti in materia dalla legge finanziaria 2008. Per quanto riguarda la commercializzazione di tali prodotti, la norma subordina la loro immissione sul mercato italiano al rispetto dei requisiti minimi fissati dai regolamenti della Commissione europea: dal 1° gennaio 2011, per le lampadine a incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici. Dal 1° gennaio 2010, per i motori elettrici, anche all'interno di apparati, e per gli elettrodomestici. Saltano, poi, 2 divieti. Quello di commercializzazione di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche posti all'interno di apparati, a far data dal 1° gennaio 2010. E quello di importare, distribuire e vendere lampadine a incandescenza nonché elettrodomestici privi di dispositivo per l'interruzione completa del collegamento alla rete elettrica, a far data dal 1° gennaio 2011. In sostanza, si fa venire meno la pertinente disciplina prevista dalla Finanziaria 2008, rifacendosi integralmente alle prescrizioni fissate dai regolamenti comunitari, più dettagliati quanto ai requisiti minimi e più articolati quanto alla tempistica applicativa.

Liberalizzazione rotte marittime (articolo 19-ter). Si prescrive il trasferimento a titolo gratuito in favore delle regioni Campania, Sardegna e Toscana rispettivamente del 100% del capitale della Caremar, della Saremar e della Toremar, già controllate della Tirrenia. La regione Campania dovrà, poi, cedere, gratis, al Lazio il ramo d'azienda della Caremar in ordine ai collegamenti con l'arcipelago pontino. Le convenzioni attualmente in corso con la Tirrenia sono prorogate fino al 30 settembre 2010. Si dettano, poi, norme e procedure per la privatizzazione di Tirrenia, Caremar, Saremar e Toremar.

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20 novembre 2009
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